Legge per il sostegno di genitori giovani in condizioni di fragilità
Art. 1 – Natura e finalità dell’intervento
1. La Regione Campania
individuando due categorie maggiormente a rischio di trasmissione intergenerazionale della povertà quali le famiglie monoparentali e le coppie giovani con almeno 2 figli minori e basso titolo di studio.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge rappresentano azioni di politica attiva e comprendono erogazioni monetarie a sostegno del reddito e misure di integrazione sociale, basate sull’adesione volontaria dei destinatari.
3. Le misure di integrazione sociale devono essere considerate come un impegno degli enti locali a realizzare azioni strategiche di accompagnamento finalizzate a garantire che la misura monetaria di sostegno al reddito rappresenti anche una concreta opportunità per promuovere processi e percorsi di inclusione sociale.
3.
4. Al perseguimento delle finalità della presente legge concorrono risorse regionali e comunitarie appositamente destinate e coordinate, in particolare per quanto riguarda il contrasto alla povertà, l’inserimento occupazionale delle fasce deboli nel mercato del lavoro e la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di cura.
Articolo 2 - I beneficiari
1. Gli interventi previsti della presente legge sono rivolti a famiglie anagrafiche con le seguenti caratteristiche:
a. la residenza da almeno 24 mesi in Regione Campania
b. un reddito Isee pari a zero
c. condizione di famiglia monoparentale (famiglia composta dalla sola madre o padre nubile/celibe, vedovo/a o separato-divorziato/a e dai figli, da intendersi tale solo se uno dei due genitori non esercita la responsabilità genitoriale) con genitore di età inferiore a 35 anni che abbia conseguito al massimo la licenza media inferiore e almeno un figlio di età inferiore ai 18 anni;
d. condizione di coppia formata da genitori aventi le medesime condizioni di età e istruzione indicate al comma 1 punto C e almeno due figli di età inferiore ai 18 anni.
2. Ai fini della fruizione dei benefici previsti dal provvedimento si considerano residenti anche le persone senza dimora domiciliate da almeno 24 mesi, alla data di pubblicazione della presente legge, in uno dei Comuni della Regione o, in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d’Italia, nate in uno dei Comuni della Regione e per i quali l’abitualità della dimora sia attestata dai Servizi Sociali del Comune competente.
Articolo 3 - Natura e durata dei benefici
1. I benefici di cui alla presente legge si articolano in un trasferimento monetario a sostegno del reddito e in un pacchetto opzionale di misure integrative, differenziate in base alla condizione di bisogno e tese a favorire, sulla base di accordi personalizzati con i nuclei familiari beneficiari, percorsi di emancipazione e reinserimento sociale.
3. I benefici di cui alla presente legge sono erogati per un periodo di 12 mesi.
4. Il contributo monetario avrà un importo mensile di quattrocento euro, che sarà corrisposto al richiedente la prestazione.
5. Ad ogni nucleo familiare beneficiario della misura sarà offerta la possibilità di accedere a una o più misure integrative attraverso la sottoscrizione volontaria di progetti personalizzati di integrazione e reinserimento sociale. Le misure integrative saranno attivate dai Servizi sociali dei Comuni, anche in collaborazione con enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale e rivolte a ciascun membro del nucleo familiare beneficiario.
6. Le misure integrative dovranno raccordare il sostegno economico con benefici e interventi relativi alle politiche di protezione sociale, sanitaria, abitativa, dei trasporti, dell’istruzione, formative, del lavoro nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale.
In particolare le azioni dovranno riguardare:
- la prevenzione della dispersione scolastica e il sostegno del recupero scolastico
- servizi di orientamento e formazione professionale, rivolti ad aumentare l’inclusione nel mercato del lavoro anche in termini di ricerca del lavoro
- tirocini formativi e borse lavoro
- azioni di accompagnamento e tutoraggio per la promozione dell’autoimpiego e l’emersione del lavoro irregolare
- la conciliazione dell’attività di lavoro e l’attività di cura familiare
- interventi orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali
- percorsi terapeutici e riabilitativi
- voucher di servizi, culturali, abitativi, e dei trasporti.
Articolo 4 – Presentazione e selezione delle istanze
1. Il programma di interventi di cui alla presente legge viene attuato attraverso la pubblicazione di un bando unico emanato ogni anno dalla Regione Campania, in cui sono specificate le modalità ed il termine ultimo di presentazione delle domande.
2. I soggetti aventi i requisiti specificati nell’art.2 della presente legge possono inoltrare all’Ambito territoriale del Comune di residenza la domanda di ammissione secondo le modalità specificate nel bando. I soggetti senza fissa dimora, di cui al precedente art.3 comma 1, possono inoltrare la domanda al Comune di domicilio.
4. Ogni ambito attraverso sportelli aperti al pubblico, allocati possibilmente presso i servizi sociali o servizi di segretariato sociale dei Comuni afferenti, effettuano la raccolta delle domande e forniscono tutte le informazioni utili.
5. Eventuali ricorsi possono essere indirizzati alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
6. I benefici della presente legge potranno esser goduti per un massimo di due volte per nucleo familiare.
Articolo 5 – Criteri di selezione
1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno erogati fino al raggiungimento di un tetto massimo di 10 mila destinatari, sulla base di due distinte graduatorie riservate nella misura del 50% alle famiglie monoparentali e nel restante 50% alle coppie giovani.
- la presenza nel nucleo familiare di almeno un minore nel primo anno di vita
- il numero di figli di età inferiore ai 18 anni presenti nel nucleo familiare
- la presenza di un genitore di età inferiore ai 18 anni
Articolo 6 - Decadenza e revoca dei benefici
1. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che potranno essere riutilizzate per gli stessi fini.
2. In caso di rinunce o revoche, è ammesso lo scorrimento della graduatoria.
3. I nuclei familiari beneficiari sono tenuti a garantire il rispetto dell’obbligo scolastico dei minori in età scolare.
Articolo 7 - Titolarità dell’attuazione
1. La titolarità dell’attuazione della misura e dell’elaborazione delle graduatorie sarà affidata alla Regione Campania.
2. La titolarità dell’attuazione delle misure integrative sarà affidata agli Ambiti Territoriali.
3.
Articolo 8 - Il sistema di monitoraggio e valutazione
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
2. Il mandato valutativo riguarda:
a. le modalità di realizzazione della legge
b. la predisposizione di idonei strumenti di monitoraggio
c. attività di coordinamento delle procedure di raccolta dati
d. i risultati ottenuti
3. Agli oneri derivanti dall’affidamento dell’incarico di valutazione è destinata una somma non inferiore a trecentomila euro.
Articolo 9 – Modalità di finanziamento
1. Le risorse saranno distribuite dalla Regione a ciascun ambito territoriale in base al diverso grado di svantaggio sociale dei territori e in proporzione al numero di beneficiari. Tali risorse comprenderanno misure dedicate alla realizzazione delle misure integrative.
3. Ogni ambito territoriale è tenuto a cofinanziare le misure integrative previste dalla presente legge nella misura del 10% e a inserire la programmazione di tali azioni all’interno dei rispettivi Piani Sociali di Zona.
4. Ogni ambito territoriale è tenuto a riservare ai beneficiari della presente legge una quota parte del 5% per l’accesso ai servizi sociali e sociosanitari attivi nell’Ambito territoriale di riferimento.
Articolo 10 - Le risorse
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con appositi capitoli del bilancio regionale individuati al momento dell’emanazione del bando e con risorse comunitarie del FSE.
Articolo 11 - Norma finale
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Per una proposta di legge di iniziativa popolare
1. Qualche nota di fondo
Come ampiamente noto l’Italia, malgrado le raccomandazioni europee a riguardo, non ha una misura nazionale di garanzia di reddito minimo per chi si trova in difficoltà e neppure una norma nazionale che ne imponga l’adozione a livello decentrato.
L’unica esperienza italiana significativa su questo tema è quella del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) che, sebbene abbia costituito un’innovazione di grande portata per il nostro Paese, è stata bruscamente interrotta nel 2004 senza essere oggetto di un vero dibattito pubblico. Dopo la stagione del RMI alcune regioni italiane, tra cui la Campania hanno promosso misure locali di contrasto alla povertà.
Nel 2010 il Reddito di Cittadinanza campano (RdC, sperimentato dal 2006) è stato cancellato dal bilancio regionale senza che fosse prevista l’adozione di una misura alternativa per far fronte al problema povertà; così da un giorno all’altro circa 49mila cittadini campani non hanno potuto contare più sull’aiuto delle istituzioni. É in questo contesto che è maturata la decisione di preparare una proposta di legge di iniziativa popolare per un nuovo provvedimento regionale che, facendo tesoro dell’esperienza maturata con il RdC, coniughi sostegno economico e sostegno sociale.
2. Gli elementi chiave della proposta di legge
2.1 I beneficiari
Il testo proposto prevede un programma di interventi e servizi di tutela dei cittadini che si trovano in condizioni di grave carenza di reddito, individuando due categorie maggiormente a rischio di trasmissione intergenerazionale della povertà quali le famiglie monoparentali e le coppie giovani (< 35 anni di età) con basso titolo di studio e almeno 2 figli minorenni.
Bambini e adolescenti rappresentano, infatti, un gruppo particolarmente vulnerabile, soprattutto in famiglie rette da un solo genitore o da giovani a bassa qualificazione, che non sono solo tradizionalmente più a rischio, ma sono state anche maggiormente penalizzate dalla crisi economica che sta attraversando il Paese.
Secondo il Rapporto realizzato nel 2010 da Save the Children in collaborazione con l’ANCI (l’Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’Istat, il 19% delle madri in coppia con un bambino piccolo non ha soldi sufficienti per far fronte alle spese del mese, il 16% ha pagato in ritardo almeno una bolletta, il 10% non è stato in grado di sostenere con regolarità le spese scolastiche dei figli; il 5% non ha potuto acquistare generi alimentari. Le difficoltà economiche aumentano quando si tratta di una madre sola o di una madre sola immigrata. Ma non è tutto. Il rischio di cadere in povertà aumenta proporzionalmente al numero di figli e alla residenza nelle regioni del Mezzogiorno. Più di un terzo (36%) delle famiglie con tre e più figli minori meridionali è al di sotto della soglia di povertà .
La Campania, in particolare, è una delle regioni più povere d’Italia, con una incidenza della povertà pari al 25,1% nel 2009, di poco inferiore a quella registrata nell’anno precedente (25,3%). Una famiglia su cinque non riesce a pagarsi le spese mediche, il 15% ha un reddito mensile inferiore ai mille euro e 4 famiglie su cento non arrivano a 500 euro (Svimez 2010).
2.2 I contenuti della proposta di legge
La proposta di legge prevede erogazioni monetarie a sostegno del reddito e misure di integrazione sociale, basate sull’adesione volontaria dei destinatari.
Il trasferimento monetario avrà un importo mensile di 400 euro, erogati per un periodo di 12 mesi. Le misure integrative saranno attivate dai Servizi sociali dei Comuni, anche in collaborazione con enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, e differenziate in base alla condizione di bisogno. Esse dovranno favorire, sulla base di progetti di intervento personalizzati, percorsi di emancipazione e reinserimento sociale tesi a raccordare il sostegno economico con benefici e interventi relativi alle politiche di protezione sociale, sanitaria, abitativa, dei trasporti, dell’educazione, formative, del lavoro nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale.
I benefici potranno essere goduti per un massimo di due volte per nucleo familiare.
2.3 Modalità di gestione e di finanziamento
Gli interventi previsti saranno attuati attraverso la pubblicazione di un bando emanato ogni anno dalla Regione Campania.
Ha titolo ad avanzare richiesta di intervento uno dei componenti maggiorenni dei nuclei familiari aventi i requisiti previsti dalla legge. A parità di condizioni di bisogno saranno considerati fattori preferenziali per la fruizione dei benefici previsti la presenza nel nucleo familiare di minori nel primo anno di vita, di un genitore di età inferiore ai 18 anni e il numero di figli minorenni.
La proposta prevede un sistema di monitoraggio e valutazione rivolto sia alle modalità di realizzazione del provvedimento che agli esiti ottenuti, affidato a un organismo indipendente esterno selezionato mediante bando pubblico.
I benefici previsti saranno finanziati con risorse regionali e comunitarie.

